PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 37 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «Art. 37. - (Composizione dei consigli). - 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

          a) da 48 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

          b) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

          c) da 37 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

          d) da 32 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

          e) da 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

          f) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

          g) da 13 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

          h) da 10 membri negli altri comuni.

      2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

          a) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

          b) da 29 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

 

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          c) da 24 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;

          d) da 19 membri nelle altre province.

      3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.
      4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale».

Art. 2.

      1. Il comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

Art. 3.

      1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano, per ciascun consiglio comunale e provinciale, dalle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.